Associazione “Busto A. 5 Stelle”
STATUTO
Indice:
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 2 – FINI E PRINCIPI
Art. 3 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E MEZZI FINANZIARI
Art. 4 – QUALIFICA DI SOCIO
Art. 5 – ESCLUSIONE DEL SOCIO
Art. 6 – ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 7 – L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 8 – L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Art. 9 – L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11 – IL PRESIDENTE
Art. 12 – IL TESORIERE
Art. 13 – IL COLLEGIO DI GARANZIA
Art. 14 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
Art. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’associazione “Associazione Busto A. 5 Stelle”, di seguito nominata associazione.
L'associazione è costituita in via [omissis], Busto Arsizio (VA).
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Art. 2 – FINI E PRINCIPI
L’associazione dichiara di ispirarsi alle seguenti idealità e principi:
- dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come sanciti dalla carta delle Nazioni Unite;
- adesione ai principi di trasparenza, legalità, giustizia e umanità come riferimento fondamentale alle proprie azioni politiche e sociali;
- affermazione dell’etica pubblica e dell’etica della responsabilità individuale civile e collettiva nello svolgimento di qualsiasi compito o mandato;
- sviluppo di nuove forme di partecipazione democratica per una reale attuazione dello stato di diritto e delle libertà fondamentali dell’individuo;
- sostegno alle iniziative che favoriscano uno sviluppo economico sostenibile che salvaguardi la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente naturale;
- pieno rispetto dei principi e dei valori costituzionali
L’associazione è costituita per il fine di promuovere iniziative atte ad accrescere una maggiore consapevolezza e partecipazione alla vita sociale e politica nei processi decisionali, stimolando singoli o gruppi di cittadini a formulare progetti per il territorio.
L’associazione si pone come fine la nascita e la presentazione nelle varie competizioni elettorali di una lista civica che nel rispetto delle leggi elettorali sia orientata come di seguito:
- solo gli associati possono candidarsi nella lista civica; la scelta dei candidati della lista, avverrà con libertà piena di autocandidatura, ratificata tramite elezioni primarie interne all’associazione e sulla base dei principi democratici;
- ogni candidato all’atto della candidatura e nel corso dell’intero mandato elettorale non dovrà essere iscritto ad alcun partito o movimento politico;
- ogni candidato non dovrà avere riportato alcuna condanna penale, dichiarata da sentenza passata in giudicato o da sentenza ancora non definitiva;
- ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale abbia presentato la propria candidatura;
- ogni candidato dovrà risiedere nel Comune di Busto Arsizio o in uno dei Comuni limitrofi; tutti gli altri casi saranno valutati dall'Assemblea dei soci;
- i candidati si impegnano a rispettare, per l’intera legislatura, il mandato ricevuto; coloro i quali nel corso del mandato non ne condividano più i contenuti, non potranno più essere soci dell'associazione;
- incompatibilità tra incarichi negli organi dell’associazione e l'elezione nella lista civica promossa dall’associazione, al fine di garantire al meglio i principi della trasparenza, della volontarietà politica e della legalità per il bene comune;
- l’associato e l’eletto associato si impegnano ad agire, conformemente alla legge, in piena sinergia per realizzare l’interesse generale;
- tutti gli eletti che si riconoscono nella lista, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese della associazione proporzionalmente alla somma percepita dal loro incarico
- approntare un programma elettorale sul principio della democrazia partecipativa coerente con i principi enunciati.
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Art. 3 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E MEZZI FINANZIARI
L’associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività da:
- quote associative versate annualmente dagli aderenti;
- donazioni;
- proventi di iniziative attuate o promosse dall’associazione.
Il Consiglio Direttivo può gestire i fondi dell'associazione per un ammontare stabilito annualmente con l'unico vincolo di non poter contrarre debiti, ovvero di non spendere più di quanto vi è in cassa.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli aderenti decaduti, recessi o esclusi, non saranno rimborsati. Le donazioni e i proventi dell’associazione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari e avanzi di gestione, fondi, riserve non possono essere utilizzati al di fuori delle attività associative o di quelle direttamente connesse.
E’ vietata sotto qualsiasi forma la distribuzione tra i soci di avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale sociale durante la vita dell’associazione.
L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario si chiudono il 31 (trentuno) Marzo di ogni anno e si aprono il 1 (primo) Aprile di ogni anno.
La rendicontazione delle entrate e delle spese dell’associazione viene effettuata annualmente dal Tesoriere, pubblicata online e comunque messa a conoscenza dei soci all’insegna della più ampia trasparenza. Su richiesta scritta di almeno tre soci, il Tesoriere è obbligato, entro quindici giorni dalla richiesta, a rendicontare sullo stato patrimoniale dell’associazione.
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Art. 4 – QUALIFICA DI SOCIO
Ai soci spettano le decisioni che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle cariche interne e la scelta delle candidature per le cariche istituzionali nel rispetto del presente Statuto.
Fanno parte dell’associazione coloro che intendono condividerne i principi, i fini, le iniziative.
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Collegio di Garanzia su richiesta dell’interessato. Si pone in essere attraverso:
- la sottoscrizione del modulo di adesione in cui il candidato si impegna a rispettare le regole del presente statuto;
- il versamento della quota d’iscrizione annuale;
- la registrazione nell'albo degli iscritti.
Il rinnovo dell’iscrizione avviene contestualmente al pagamento della quota annuale.
Qualora il socio ritenga violate le norme del presente statuto, potrà egli ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne risposta immediata, non oltre i cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza.
La qualifica di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione.
La decadenza si ha nella mancata sottoscrizione del modulo di adesione entro i due mesi successivi alla scadenza naturale annuale e comporta l’immediata cancellazione del socio dall’apposito registro dei soci.
Il socio può recedere in qualsiasi momento e con effetto immediato dall’associazione mediante comunicazione scritta al Collegio di Garanzia che provvederà alla sua cancellazione dall’apposito registro dei soci. In nessun caso il socio potrà richiedere il rimborso della quota associativa già versata, né avanzare pretese sul patrimonio dell’Associazione.
Non sono ammessi alla qualifica di soci coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato.
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Art. 5 – ESCLUSIONE DEL SOCIO
In caso di comportamenti lesivi e/o incompatibili con i principi dell’associazione da parte di uno qualsiasi dei soci, può essere proposta l’esclusione del socio da parte di almeno 5 soci che ne presentano istanza all’organo di garanzia.
L’istruttoria è demandata al Collegio di Garanzia che delibera il proprio orientamento, in accordo con quanto previsto dal successivo art. 13, e lo rimette all’assemblea generale dei soci alla prima occasione utile per la decisione finale.
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Art. 6 – ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio di Garanzia.
Tutti gli organi collegiali dell’associazione devono preventivamente comunicare le proprie riunioni sul calendario del sito dell’associazione con un preavviso di almeno 14 giorni solari.
Tutti i soci dell’associazione possono partecipare a qualsiasi riunione degli organi collegiali, senza diritto di voto, se non altrimenti disposto, sia per quanto attiene alla pubblicità dell’organo collegiale, sia per quanto attiene al diritto di voto, dall’organo stesso.
Questo ad eccezione delle riunioni del Collegio di Garanzia, il quale si riunisce sempre a porte chiuse.
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Art. 7 – L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’assemblea generale dei soci è l’organo base dell’associazione, costituita da tutti i soci aventi diritto di voto. Essa delibera:
- gli obiettivi e le linee generali dei lavori dell’associazione, gli orientamenti politici generali, le iniziative di carattere politico amministrativo;
- la definizione del programma della lista civica e la scelta dei candidati di tale lista;
- ogni decisione fondamentale per la vita dell’associazione.
L’assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
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Art. 8 – L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
L’Assemblea generale ordinaria è composta da tutti i soci e si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno; può essere convocata anche dal Collegio di Garanzia o su richiesta del 20% dei soci dell’associazione. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che nomina a rotazione un moderatore dei lavori tra i soci presenti.
Svolge le seguenti funzioni:
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, la destinazione sugli avanzi di gestione che non saranno in nessun caso ripartiti tra i soci, delibera la quota annuale d’iscrizione entro l’ultimo giorno di Aprile di ogni anno;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, e ne delibera la revoca di uno o più componenti;
- elegge, con l'esclusione dei voti del Consiglio Direttivo e del Presidente, i membri del Collegio di Garanzia e ne delibera la revoca di uno o più componenti;
- indica gli obiettivi e le linee generali del programma delle attività sociali;
- forma, dove fosse necessario per perseguire al meglio le sue finalità, delle commissioni di lavoro, con finalità di ricerca e documentazione;
- ha competenza principale su tutti gli argomenti che lo Statuto non riservi specificamente ad uno dei suoi organi interni.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene almeno sette giorni prima della data mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione, sul sito web, tramite e-mail ed eventualmente con comunicazione ai soci tramite telefono, posta, fax o telegramma. Ogni sua iniziativa dovrà scaturire da un ordine del giorno approvato all’inizio della riunione. Per ogni seduta dell’assemblea viene redatto un verbale dal Segretario.
L’Assemblea è aperta a tutti i cittadini ma, salvo diversa disposizione decisa dall’Assemblea stessa, l’espressione del voto è riservata ai soli soci. Ogni socio ha diritto ad un voto senza possibilità di delega. Il voto è palese e per alzata di mano. Si può procedere anche a scrutinio segreto, nei casi in cui almeno un terzo dei presenti lo richieda.
L’Assemblea decide a maggioranza semplice dei presenti.
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Art. 9 – L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria dei soci:
- le modifiche allo statuto dell’associazione;
- lo scioglimento dell’associazione con la nomina o la revoca e l’assegnazione dei poteri dei liquidatori;
L’assemblea straordinaria delibera nei primi due casi citati a maggioranza dei 4/5 (80%) con la presenza dei 3/4 (75%) dei soci.
In caso di scioglimento dell’associazione si effettuerà la nomina di uno o più liquidatori, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi dello Stato.
L’assemblea straordinaria, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione di eventuali saldi attivi del patrimonio dell'associazione, conformandosi alle norme del Codice Civile al quale si rinvia.
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Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di coordinamento dell’associazione. Viene eletto dall’assemblea generale dei soci e rimane in carica per 2 anni, rinnovabile per un solo mandato.
E’ composto da sette membri e nomina al suo interno il Presidente, il Tesoriere con funzioni di vicepresidenza e un segretario con il compito di redarre i verbali delle riunioni.
In caso di decadenza, recesso o esclusione di uno o più componenti, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione conferendo l’incarico al primo socio votato ma non eletto. Qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi dall’iniziale composizione, l’intero Consiglio decade automaticamente dovrà essere rieletto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi componenti.
Nell’esercizio delle sue funzioni può delegare alcuni compiti operativi o esecutivi specifici a uno o più dei propri membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i membri dell’associazione, nonché ad ospiti esterni, che però partecipano senza diritto di voto. Rendiconta ad ogni riunione generale dei soci sul suo operato e sulle iniziative intraprese.
Le decisioni del Consiglio sono valide quando sono prese da almeno 5 (cinque) dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
- attua i programmi e le decisioni dell’assemblea;
- organizza tutte le attività dell’associazione;
- convoca l’assemblea generale in seduta ordinaria o straordinaria;
- costituisce la delegazione che rappresenta l’associazione nelle sedi istituzionali, in particolare nei rapporti con gli organi di informazione;
- propone all’assemblea le modalità di reperimento dei fondi necessari ai fini associativi;
- propone l’importo delle quote associative annue da proporre all’assemblea;
- predispone annualmente con l’aiuto del Tesoriere il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo da sottopone all’assemblea per l’approvazione;
- propone le eventuali modifiche statutarie.
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Art. 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è legale rappresentante dell’associazione rappresentando l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni stato e grado.
Il Presidente come tale e non come membro del Consiglio rimane in carica per la durata di due anni ed è rinnovabile per un ulteriore esercizio.
Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le iniziative e a tutti i livelli per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa, seguendo le linee indicate dall’assemblea generale dei soci e dal presente Statuto.
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Art. 12 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Ricopre le funzioni di vicepresidenza. Rimane in carica per la durata di due anni e il suo mandato è rinnovabile per un ulteriore esercizio.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione. Provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti. Controlla e autorizza tutte le transazioni di tutti gli organi dell’associazione aventi carattere economico e contabile in conformità ai principi di legalità e di copertura finanziaria (divieto di contrarre debiti, ex art. 3 del corrente Statuto). Predispone i bilanci e aggiorna periodicamente o a semplice richiesta i soci sullo stato patrimoniale dell’associazione. La rendicontazione delle entrate e delle spese dell'associazione sono periodicamente pubblicate online e comunque messe a disposizione dei soci qualora ne facciano richiesta.
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Art. 13 – IL COLLEGIO DI GARANZIA
Il Collegio di Garanzia è il massimo organo di controllo dell’associazione e ha competenze sulla corretta gestione di tutti gli organi interni, compreso il Consiglio Direttivo.
Ha inoltre competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico e il rispetto dei principi indicati dall’art. 2 (fini e principi) degli aderenti all’associazione.
Il Collegio di Garanzia è composto da 3 (tre) membri nominati dall’assemblea, con l'esclusione del voto del Presidente e del Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno un coordinatore con il compito di rendere effettiva tutta l’attività del Collegio. I suoi componenti durano in carica 2 (due) anni e non sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio di Garanzia è incompatibile, per tutta la durata dell’incarico, con tutte le altre cariche e gli incarichi sia nell’associazione che nella lista civica a qualsiasi livello.
Il Collegio di Garanzia delibera nei seguenti casi, sottoponendo i suoi orientamenti alla decisione risolutiva dell’assemblea:
- su tutte le controversie inerenti l’interpretazione, l’applicazione e/o la violazione dello Statuto;
- sulle domande di ammissione dei candidati soci;
- su tutti i provvedimenti disciplinari e sulle proposte di esclusione dei soci;
- su tutti i conflitti di competenza dovessero sorgere fra gli altri organi associativi.
Il Collegio di Garanzia si attiva per sua propria iniziativa o su richiesta di uno qualsiasi dei soci dell’associazione, sia per quanto riguardante gli organi dell’associazione, sia per quanto riguarda i componenti della lista civica e gli eletti. Deve rispondere alle richieste pervenute dagli altri organi dell’associazione o dai singoli soci entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi all’istanza.
Il Collegio di Garanzia opera mediante apertura di istruttorie finalizzate alla presentazione del caso in esame e delle proprie deduzioni all’assemblea dei soci per le decisioni finali.
Le deliberazioni orientative del Collegio di Garanzia devono essere prese da almeno 2 (due) dei suoi componenti.
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Art. 14 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili sono tenuti presso la sede legale dell’associazione consultabili a richiesta da ogni socio e da terzi nei casi previsti dalle leggi fiscali dello Stato:
- libro dei soci,
- libro dei verbali delle deliberazioni dell’assemblea,
- libro dei verbali del Consiglio di Gestione e del Collegio di Garanzia,
- libro giornale della contabilità sociale,
- libro degli inventari
I verbali di tutti gli organi associativi vengono resi consultabili sul sito web dell’associazione.
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Art. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO
Per quanto non viene previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia del Codice Civile.
In prima applicazione dello Statuto, i soci fondatori dell’associazione qui sottoscriventi convocano entro 120 giorni la prima Assemblea Generale dei Soci per i provvedimenti di competenza e per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio di Garanzia.
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